(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
       della Regione Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
        Organizzazione dei servizi antincendi. Modificazioni 
            alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 40 della legge regionale  10  novembre
2009, n. 37 (Nuove  disposizioni  per  l'organizzazione  dei  servizi
antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste),  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti  con  le
modalita' stabilite dalla legge  regionale  23  luglio  2010,  n.  22
(Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione  regionale
e degli enti del comparto  unico  della  Valle  d'Aosta.  Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e  di  altre  leggi  in
materia  di  personale),  per  gli  incarichi  dirigenziali  di  pari
livello.». 
  2. All'art. 42 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) la lettera b) del comma 2 e' abrogata; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
  3. All'art. 43 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1 e 2, le parole: «concorso per titoli ed  esami»  sono
sostituite dalle seguenti: «corso-concorso per titoli ed esami»; 
  b) i commi 3 e 4 sono abrogati. 
  4. All'art. 45 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «o servizio civile» sono sostituite dalle
seguenti: «, servizio civile o servizio permanente»; 
  b) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente:  «Costituiscono
titolo da valutare, anche ai fini del corso-concorso di cui  all'art.
43, secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  giunta  regionale,  con
propria deliberazione:»; 
  c) dopo la lettera f) del comma 2, sono aggiunte le seguenti: 
  «f-bis) l'aver frequentato corsi di aggiornamento  professionale  o
corsi per l'acquisizione delle qualificazioni, risultanti da appositi
brevetti o patenti attinenti  l'attivita'  di  istituto,  organizzati
dalla Scuola regionale antincendi o  dalle  corrispondenti  strutture
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai corrispondenti corpi o
servizi delle regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome
della durata minima di trentasei ore, cui sia seguita una valutazione
positiva, mediante lo svolgimento di un esame finale;»; 
  f-ter) il possesso di titoli di studio superiori rispetto a  quelli
necessari per la partecipazione al concorso o al corso-concorso.»; 
  d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nelle procedure di reclutamento di  cui  all'art.  43,  non
sono computati i titoli di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).». 
  5. All'art. 46 della legge regionale n. 37/2009, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «, 43» sono soppresse; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  L'assunzione  a  tempo   indeterminato   e'   subordinata   al
superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. L'ammissione ai corsi e' subordinata all'esito  positivo  degli
accertamenti dell'idoneita' psicofisica e del possesso dei  requisiti
attitudinali allo svolgimento delle mansioni previsti dall'art. 31.».